IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400   recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri; 
  Vista la direttiva n. 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio  1991,
concernente il trattamento delle acque reflue urbane; 
  Vista la direttiva n.  2000/60/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per  l'azione
comunitaria in materia di acque; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  recante  norme
in materia ambientale; 
  Vista,  in  particolare,  la  parte  terza  del  predetto   decreto
legislativo n. 152 del 2006, contenente, tra  l'altro,  le  norme  di
tutela delle acque dall'inquinamento  e  di  gestione  delle  risorse
idriche e di recepimento della citata direttiva n. 91/271/CEE del  21
maggio 1991; 
  Viste le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea  del
19 luglio 2012 nella causa C-565/10, del 31 maggio 2018  nella  causa
C-251/17 (procedura di infrazione n. 2004/2034) e del 10 aprile  2014
nella causa C-85/13 (procedura di infrazione n. 2009/2034) che  hanno
condannato l'Italia per violazione della direttiva n. 91/271/CEE  del
Consiglio del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle  acque
reflue urbane; 
  Vista  la  procedura  di  infrazione  n.  2014/2059  aperta   dalla
Commissione  europea  con  lettera  di  messa  in  mora  C(2014)1851,
notificata all'Italia in  data  31  marzo  2014,  nonche'  il  parere
motivato del 26 marzo 2015, il successivo parere complementare del 17
maggio 2017 e il ricorso depositato dalla Commissione europea  presso
la Corte di giustizia dell'Unione europea il  15  luglio  2019  nella
causa C 668/19; 
  Vista  la  procedura  di  infrazione  n.  2017/2181  aperta   dalla
Commissione  europea  con  lettera  di  messa  in  mora  C(2018)4604,
notificata all'Italia in data  19  luglio  2018,  nonche'  il  parere
motivato del 25 luglio 2019; 
  Visto l'art. 7, comma 7, del decreto-legge 12  settembre  2014,  n.
133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014,  n.
164, che, al fine di accelerare la progettazione e  la  realizzazione
degli   interventi   necessari   all'adeguamento   dei   sistemi   di
collettamento,  fognatura  e  depurazione  oggetto  di  procedura  di
infrazione o di provvedimento di condanna della  Corte  di  giustizia
europea in ordine  alla  direttiva  n.  91/271/CEE,  ha  previsto  la
possibilita'  di  attivare  la  procedura  di  esercizio  del  potere
sostitutivo del Governo, ai sensi dell'art. 8 della  legge  5  giugno
2003, n. 131, anche  attraverso  la  nomina  di  appositi  commissari
straordinari  mediante  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
territorio e del mare; 
  Visto  l'art.  2  del  decreto-legge  29  dicembre  2016,  n.  243,
convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio  2017,  n.  18,
che ha stabilito che con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, sentiti i Presidenti delle regioni interessate, e' nominato
un unico commissario straordinario del Governo per il coordinamento e
la   realizzazione   degli   interventi   funzionali   a    garantire
l'adeguamento, nel minor tempo possibile, alle sopra citate  sentenze
di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea  pronunciate
il 19 luglio 2012  (causa  C-565/10)  e  il  10  aprile  2014  (causa
c-85/13), evitando l'aggravamento delle procedure  di  infrazione  in
essere,  mediante  gli  interventi  sui  sistemi  di   collettamento,
fognatura e depurazione delle acque  reflue  necessari  in  relazione
agli  agglomerati  oggetto  delle  predette   condanne   non   ancora
dichiarati conformi,  con  conseguente  cessazione  dall'incarico,  a
decorrere dalla data di emanazione del decreto di nomina del predetto
commissario unico, dei commissari  straordinari  nominati,  ai  sensi
dell'art. 7, comma 7, del decreto-legge n. 133 del 2014,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  11  novembre  2014,  n.  164,  per
l'adeguamento alle medesime  sentenze  di  condanna  della  Corte  di
giustizia dell'Unione europea pronunciate il 19  luglio  2012  (causa
C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13); 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  26
aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5  giugno
2017, con il quale e' stata disposta sia la nomina del  prof.  Enrico
Rolle  a  commissario  straordinario  unico,  per  la  durata  di  un
triennio, fino al 25 aprile 2020, sia la cessazione dall'incarico dei
commissari straordinari nominati ai sensi dell'art. 7, comma  7,  del
decreto-legge n. 133 del 2014; 
  Visto l'art. 4-septies, comma 1, del decreto-legge 18 aprile  2019,
n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019,  n.
55 secondo cui, al fine di evitare l'aggravamento delle procedure  di
infrazione in corso n.  2014/2059  e  n.  2017/2181,  al  commissario
straordinario unico, di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 29
dicembre 2016, n. 243 sono attribuiti i compiti di coordinamento  per
la   realizzazione   degli   interventi   funzionali   a    garantire
l'adeguamento nel minor tempo possibile  alla  normativa  dell'Unione
europea e superare le suddette procedure di infrazione nonche'  tutte
le procedure di infrazione relative alle medesime problematiche; 
  Visto, altresi',  il  comma  2  del  medesimo  art.  4-septies  del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, con il quale e'  stata  disposta
la cessazione dalle funzioni, entro sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del medesimo decreto-legge  n.  32  del  2019,  dei
commissari straordinari, nominati ai sensi dell'art. 7, comma 7,  del
decreto-legge n. 133 del 2014 ed ancora in carica; 
  Visto l'art. 5, comma 6, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019,  n.  141
che ha  previsto,  al  fine  di  accelerare  la  progettazione  degli
interventi di collettamento, fognatura e depurazione di cui  all'art.
2, del  decreto-legge  n.  243  del  2016,  nonche'  degli  ulteriori
interventi previsti dall'art. 4-septies del decreto-legge n.  32  del
2019, la  nomina,  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, sentiti  il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare  e  il  Ministro  per  il  Sud  e  la  coesione
territoriale, di un  commissario  unico  che  subentra  in  tutte  le
situazioni giuridiche attive e passive del commissario unico nominato
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2017 il quale
cessa  dal  proprio  incarico  alla  data  della  nomina  del   nuovo
commissario unico; 
  Visto, altresi', il comma 7, del suddetto art. 5, del decreto-legge
n. 111 del 2019 che, modificando l'art. 2, del decreto-legge  n.  243
del 2016, ha previsto la possibilita' per  il  commissario  unico  di
avvalersi fino ad un massimo di due subcommissari in  relazione  alla
portata e  al  numero  degli  interventi  sostitutivi,  nominati  con
decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  sentiti  il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e  il
Ministro per il Sud e la coesione territoriale che operano sulla base
di specifiche deleghe definite dal commissario unico e per i quali si
applica la disciplina di cui ai commi 1 e 3 dello stesso art.  2  del
decreto-legge n. 243 del 2016; 
  Visto il predetto comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge n. 243  del
2016 che al primo periodo prevede che  il  commissario  straordinario
unico del Governo deve essere scelto tra persone, anche estranee alla
pubblica  amministrazione,  di  comprovata  esperienza  gestionale  e
amministrativa, che non siano  in  una  situazione  di  conflitto  di
interessi; al secondo periodo dispone che  il  commissario  resta  in
carica per un triennio e, nel caso in cui  si  tratti  di  dipendente
pubblico, e' collocato in posizione di comando, aspettativa  o  fuori
ruolo secondo l'ordinamento applicabile; al  terzo  periodo  sancisce
che all'atto del collocamento fuori ruolo e' reso  indisponibile  per
tutta la durata del collocamento fuori ruolo un numero di posti nella
dotazione organica dell'amministrazione  di  provenienza  equivalente
dal punto di vista finanziario; 
  Visto il comma 3 dell'art. 2 del  decreto-legge  n.  243  del  2016
secondo cui al predetto commissario e' corrisposto esclusivamente  un
compenso determinato nella misura e con le modalita' di cui al  comma
3 dell'art. 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito  in
legge, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.  111,  a
valere sulle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi,
composto da una parte fissa e da una parte variabile in  ragione  dei
risultati conseguiti; 
  Ritenuto, in ragione della portata e del  numero  degli  interventi
ancora da portare a compimento, di dover procedere alla nomina di  un
commissario unico e di due  subcommissari  per  fronteggiare  con  la
massima tempestivita' gli interventi di  collettamento,  fognatura  e
depurazione necessari  ad  evitare  l'aggravamento  delle  menzionate
procedure di infrazione; 
  Vista la nota a firma congiunta n. 6938 del 22 aprile 2020, con  la
quale il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare e il Ministro per  il  Sud  e  la  coesione  territoriale  hanno
proposto, d'intesa,  di  nominare,  quale  commissario  straordinario
unico,  il  prof.  ing.  Maurizio  Giugni,  professore  ordinario  di
costruzioni idrauliche presso l'Universita'  degli  studi  di  Napoli
Federico II, e quali subcommissari, il  sen.  Stefano  Vaccari,  gia'
senatore  della  Repubblica  nella  XVII  legislatura,   esperto   di
amministrazione pubblica e di materie inerenti agli enti territoriali
e l'ing. Riccardo Costanza, esperto in materie tecniche coerenti  con
gli interventi di realizzazione delle infrastrutture idriche; 
  Visti il curriculum vitae  del  prof.  Maurizio  Giugni,  del  sen.
Stefano Vaccari e dell'ing. Riccardo Costanza; 
  Ritenuto che il prof. Giugni, il sen.  Vaccari  e  l'ing.  Costanza
siano in possesso delle capacita' adeguate alle funzioni da svolgere,
avuto riguardo alle esperienze maturate; 
  Viste le dichiarazioni rese dal prof.  Maurizio  Giugni,  dal  sen.
Stefano  Vaccari  e  dall'ing.  Riccardo  Costanza,  in  ordine  alla
insussistenza di cause di inconferibilita' e di incompatibilita',  ai
sensi dell'art. 20, comma 1, del decreto legislativo 8  aprile  2013,
n. 39, nonche' di  situazioni,  anche  potenziali,  di  conflitto  di
interesse per lo svolgimento dell'incarico in parola; 
  Sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del mare e il Ministro per il Sud e la coesione territoriale  per  la
nomina del commissario unico  e  dei  due  subcommissari,  ai  sensi,
rispettivamente, dell'art. 5, comma 6, del decreto-legge n.  111  del
2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 141 del  2019,  e
dell'art.  2,  comma  8-bis,  del  decreto-legge  n.  243  del  2016,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 18 del 2017; 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 5, comma 6,  del  decreto-legge
14 ottobre 2019, n. 111, il commissario unico subentra  in  tutte  le
situazioni giuridiche attive e passive del commissario unico nominato
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile  2017
e,  pertanto,  subentra  nei  modi  e  nelle  forme  di  legge  nella
contabilita' speciale n. 6056  «COM  STR  UNI  INT  FOGN  DL  243-16»
intestata al commissario straordinario unico  presso  la  sezione  di
Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, ai sensi dell'art. 10  del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  20
aprile 1994, n. 367; 
  Visti gli articoli 11 e seguenti del decreto legislativo 30  giugno
2011, n. 123, in materia di sottoposizione al controllo successivo di
regolarita' amministrativa e contabile dei rendiconti  amministrativi
da parte dei funzionari e commissari delegati, commissari di  Governo
o in qualunque modo denominati; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                    Nomina del commissario unico 
 
  1. Al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione  degli
interventi di collettamento, fognatura e depurazione di cui  all'art.
2 del  decreto-legge  29  dicembre  2016,  n.  243,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,  n.  18,  nonche'  degli
ulteriori  interventi  previsti  all'art.  4-septies,  comma  1,  del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 giugno 2019,  n.  44,  il  prof.  Maurizio  Giugni  e'
nominato commissario unico,  ai  sensi  dell'art.  5,  comma  6,  del
decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141. 
  2. Il commissario unico, di cui al comma  1,  e'  nominato  per  un
periodo di tre anni a decorrere dalla data  del  presente  decreto  e
subentra in tutte i rapporti giuridici  attivi  e  passivi  posti  in
essere dal precedente commissario straordinario unico,  nominato  con
decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  26  aprile  2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del  5  giugno  2017,  che
cessa dal proprio  incarico  a  decorrere  dalla  data  del  presente
decreto. 
  3. Ai sensi dell'art. 4-septies,  comma  5,  del  decreto-legge  18
aprile 2019, n. 32, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  14
giugno 2019, n. 55, sulla  base  di  una  specifica  convenzione,  il
commissario unico opera presso il  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio  e  del  mare,  con  sede  presso  il  medesimo
Ministero.